L'articolo 2 della Legge Provinciale n° 32 del 27 novembre 1990 "Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale" individua 11 tipologie di intervento per le opere di ripristino ambientale.
A - Recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale;
B - Ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi torrenti e laghi;
C - Bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;
D - Realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, nonché all'adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica;
E - Conservazione di particolari beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico e storico-culturale;
F - Animazione culturale in tema ambientale, da realizzarsi in particolare tramite l'informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all'attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione e, altresì, attraverso compiti di prevenzione intesi alla salvaguardia e corretta fruizione del patrimonio ambientale e storico-culturale, avvalendosi della figura professionale dell'operatore ambientale;
G - Attuazione della Legge Provinciale 25 novembre 1988 n. 49, per quanto riguarda la sola parte relativa alle piste ciclabili di interesse provinciale;
H - Manutenzione tramite attività di recupero ambientale delle aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;
I - Attuazione di interventi di ripristino ambientale di aree interessate a provvedimenti di esecuzione forzosa previsti dalla legislazione provinciale;
L - Arredo a verde di scarpate, svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori;
M - Effettuazione di indagini, studi e ricerche nel campo archeologico-ambientale, anche con riguardo al risparmio energetico, all'agricoltura e alle reti idriche.